PRECISAZIONE CISL SCUOLA

Con riferimento a notizie apparse nei giorni scorsi su una rivista di settore, è il caso di precisare che la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, emessa dalla Suprema Corte di cassazione a seguito del contenzioso promosso da un iscritto CISL Scuola e patrocinato da uno dei consulenti legali dell’organizzazione, non dispone il diritto del personale precario IRC di essere immesso in ruolo dopo un periodo di insegnamento di 36 mesi, ma solo ed esclusivamente che il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2024 per l’assunzione del personale docente IRC non risulta idoneo a sanare l’abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti fino al 31 agosto di ogni anno.

Il titolo dato alla notizia (“I precari con oltre 36 mesi vanno immessi in ruolo: la Cassazione conferma”) potrebbe pertanto risultare fuorviante, da un lato alimentando aspettative infondate, dall’altro non fornendo le indicazioni necessarie a quanti intendano avvalersi delle decisioni della Suprema Corte.

Come a suo tempo riportato sul sito CISL Scuola, la Corte di cassazione, con la sentenza di cui trattasi, stabilisce che il concorso attuato con DM n. 9/2024 e la eventuale immissione in ruolo non comportano il venir meno del diritto al risarcimento del danno spettante ai docenti IRC (ma il principio vale in via generale per tutte le situazioni analoghe di lavoro precario) per l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato superiore ai 36 mesi di servizio.

Ne consegue che i docenti neoassunti in ruolo (con ultimo contratto a tempo determinato al 31 agosto 2025) e che abbiano in precedenza sottoscritto con il Ministero dell’istruzione e del merito contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi, mantengono il diritto al risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine.

Per ottenerlo, tuttavia, è indispensabile che gli stessi procedano ad inviare al MIM, entro 180 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto, formale lettera di impugnazione con raccomandata A/R. Il mancato invio entro tale termine determinerà la decadenza del diritto al risarcimento.

Le vertenze aventi per oggetto i contratti di lavoro a tempo determinato di tutto il personale della scuola pubblica e per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro vedono la CISL Scuola in azione da anni, a partire dalle sentenze già emesse dalla Cassazione il 7 novembre 2016 (n. 22552, 22553, 22554, 22555,22556, 22557). Un impegno che prosegue, che ha prodotto nel tempo importanti risultati (come, ad esempio, le assunzioni da GPS finalizzate al ruolo) e che si conferma anche nelle iniziative tuttora in corso rivolte al personale della scuola con contratti di lavoro a tempo determinato per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro.

CISL SCUOLA