Nota MIM indicazioni operative supplenze 2026/27. Scelta sedi docenti (cosiddette 150 scuole) dal 16 al 29 luglio

Nota MIM indicazioni operative supplenze 2026/27. Scelta sedi docenti (cosiddette 150 scuole) dal 16 al 29 luglio2026-05-06T16:40:03+00:00

Il Ministero ha emanato la Nota n. 11814 del 6 maggio 2026, recante istruzioni e indicazioni operative relative al conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s.2026/2027.

È prorogata al 31 dicembre 2026 la procedura straordinaria per il reclutamento sui posti di sostegno, finalizzata al ruolo. Gli aspiranti inseriti in prima fascia GPS per il sostegno devono presentare domanda tramite POLIS dal 16 al 29 luglio 2026; la mancata presentazione equivale a rinuncia.

Le operazioni si articolano in una fase provinciale, gestita dagli USR con procedura informatizzata, e in una successiva fase interprovinciale (14–18 agosto 2026) per i posti residui. In entrambi i casi, l’accettazione della sede deve avvenire entro 5 giorni (o entro il 1/9 per assegnazioni tardive); la mancata accettazione è considerata rinuncia. L’assegnazione, inoltre, preclude la possibilità di ottenere altre supplenze per l’intero anno scolastico; nella fase interprovinciale tale preclusione opera anche in caso di rinuncia.

Concluse le operazioni di nomina in ruolo e mobilità, si procede alle conferme dei contratti a tempo determinato su sostegno, secondo quanto previsto dall’art. 13 dell’O.M, previa espressione di volontà tramite POLIS.

Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze da GPS, le nomine seguono l’ordine GAE, GPS e, in subordine, graduatorie di istituto. Gli Uffici Territoriali procederanno alle aggregazioni omogenee per classe di concorso/tipo posto, privilegiando la formazione di posti interi o, comunque, di aggregazioni con la maggior entità oraria possibile.

Gli aspiranti presentano l’istanza per la scelta delle sedi (150 preferenze) dalle ore 14.00 del 16 luglio alle ore 14 del 29 luglio.

Rispetto agli anni scorsi, il diritto al completamento in caso di conferimento di posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione: chi riceve uno spezzone mantiene il diritto a completare fino all’orario obbligatorio, esclusivamente nella provincia di inserimento, tramite ulteriori spezzoni.

Il completamento può avvenire: 

  • senza frazionamento delle disponibilità, se lo spezzone è fino al 30 giugno; 
  • anche con frazionamento, se si tratta di supplenze brevi, garantendo comunque l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

I docenti inseriti con riserva (titoli esteri), sono destinatari di contratti con clausola risolutiva, subordinati al riconoscimento del titolo.

Per gli spezzoni orari, si utilizza prioritariamente il personale interno disponibile per frazioni fino a 6 ore settimanali. Solo in via residuale si procede allo scorrimento delle graduatorie di istituto.

Restano ferme le limitazioni al conferimento di supplenze per il primo giorno di assenza, salvo casi eccezionali, e l’attivazione degli interpelli solo dopo l’esaurimento delle graduatorie.

Alcune disposizioni specifiche:

  • nella scuola primaria le ore di programmazione si aggiungono in fase contrattuale;
  • le ore di inglese sono attribuite a docenti in possesso dei requisiti;
  • per l’insegnamento della religione cattolica è possibile ricorrere, in assenza di docenti qualificati, anche a personale in formazione, con possibilità di trasformazione dell’incarico in annuale al conseguimento del titolo entro il 31 dicembre 2026. Le attività alternative all’IRC sono assegnate prioritariamente al personale interno.

Supplenze ATA 
Per l’a.s. 2026/2027 le supplenze ATA sono conferite secondo l’ordine previsto dalla normativa: graduatorie permanenti (24 mesi), elenchi provinciali (D.M. 75/2001), in subordine, graduatorie d’istituto.

Gli Uffici territoriali gestiscono le nomine annuali e fino al 30 giugno tramite sistema informativo, mentre i dirigenti scolastici provvedono alle supplenze temporanee e alle disponibilità sopravvenute.

Una novità rilevante rispetto allo scorso anno riguarda la possibilità, per l’aspirante che abbia accettato una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, di accettarne un’altra per diverso profilo professionale, di pari durata, purché ciò avvenga prima dell’inizio delle lezioni.

Per le supplenze su spezzone orario è sempre garantito il completamento.

È inoltre possibile prestare servizio in profili professionali o gradi di istruzione diversi, anche presso scuole non statali, purché non in contemporaneità.

Per la sostituzione del personale ATA si applica l’art. 6 del D.M. n. 430/2000; per il profilo di DSGA si fa riferimento all’art. 57 del CCNL 18/01/2024 e al D.M. n. 132/2024.

Disposizioni comuni
La priorità nella scelta della sede ai sensi della L. 104/1992 si applica esclusivamente tra posti della stessa durata e valore economico e non consente di scavalcare altri aspiranti con migliore posizione in graduatoria.
Le riserve di posti (L. 68/1999, D.lgs. 66/2010, D.lgs. 40/2017) trovano applicazione anche nelle supplenze annuali e fino al 30 giugno.

Disposizioni supplenze 2026/2027

 

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Patrizia D'Onofrio

 

Go to Top