Si richiama l’attenzione di tutto il personale interessato su quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45 per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026,  per cui “I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento”.

La mancata accettazione, entro cinque giorni dalla nomina, della sede assegnata ai docenti assunti a tempo indeterminato (o a tempo determinato finalizzato al ruolo) si configura come rinuncia e comporta la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria da cui è avvenuta l’assunzione.

Lo ribadisce la nota 154209 del 7 luglio 2025, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, che sottolinea come il docente interessato, ai sensi delle nuove regole introdotte dall’articolo 2, comma 2, del Decreto-legge 45/2025debba dichiarare espressamente la propria accettazione entro cinque giorni dall’assegnazione della sede (o entro il 1° settembre, qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto). A tal fine dev’essere utilizzata una specifica funzione raggiungibile utilizzando il link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione. Non sono prese in considerazione eventuali comunicazioni presentate con modalità diversa.

La nota ricorda inoltre che l’accettazione della sede comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure di conferimento di incarichi a tempo determinato e di ottenere ogni tipo di incarico di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Patrizia D'Onofrio