La presentazione delle istanze di scioglimento della riserva riguarda coloro che hanno partecipato al concorso D.D.G. 10 dicembre 2024, numero 3059 in attesa del conseguimento:
– dei 30 CFU/CFA di cui all’articolo 4, comma 3,
– dei 60 CFU/CFA di cui all’articolo 4, comma 7.

Il mancato conseguimento entro il 30 giugno 2025 dei CFU/CFA previsti, con conseguente scioglimento entro il 1° luglio 2025, comporta l’esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria, qualora già pubblicata.

Si raccomanda scropolosa lettura della Nota MIM prot. n. 129479 del 06/06/2025