Il MIUR, con nota prot. n. 7457 del 6 maggio, in applicazione della sentenza del TAR che ha annullato la circolare n. 2 della F.P., ha comunicato ai propri Uffici centrali e periferici, che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter “assenze per malattia” che
si riporta di seguito.
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Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (come modificato dal DL 101 comvertito in legge 125/2013 ) prevede: ““Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL’ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”.”
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La nota, seppur indirizzata agli Uffici Centrali e periferici del MIUR, afferma un principio riguardante tutti lavoratori dipendenti della PA compresi i lavoratori della scuola. Ricordiamo che il TAR, ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche debba essere disciplinata da atti contrattuali.